sabato 25 novembre 2006

Violenze in classe: avviso di garanzia agli amministratori del motore di ricerca, ma al professore assente no. Perché?

Il motore di ricerca Google è finito sotto l’occhio della magistratura per il video messo in rete dai ragazzi di Torino.
La procura di Milano in seguito alle percusizioni della Guardia di Finanza, ha messo sotto accusa i vertici della Google Italia per omessa vigilanza[1].
Siamo al paradosso. Di questo passo dovrà essere incriminata anche la ditta che avendo costruito, commercializzato e pubblicizzato il telefonino, quindi tutta la filiera industriale e commerciale che ha permesso ai ragazzi di firmare con il telefonino e poi successivamente metterlo in rete.
Bisogna iniziare a fare un po’ di passi indietro,e rianalizzare la situazione sotto un altro punto di vista, molto più ristretto, ma forse più veritiero, altrimenti si perdono di vista le responsabilità individuali.
Stando a quanto scritto dagli organi d’informazione, la violenza nei confronti del giovane down si sarebbe svolta a cavallo di maggio e giugno dell’anno scorso. La prima domanda che bisognerebbe iniziare a porsi è la seguente: dov’era il professore al momento del fatto?
Partendo da questo ed equiparando l’avviso di garanzia nei confronti della Google, lo stesso avviso di garanzia dovrebbe essere necessariamente inviato al professore che doveva essere in classe a sorvegialare i ragazzi, mentre a quanto risulta riportato dalla stampa gli alunni erano rimasti soli, e rileggendo i vari articoli ancora presenti sulla rete, non sembra che siano stato inviato alcun avviso di garanzia al insegnate uscito dalla classe poco prima che iniziasse il barabaro gioco, ma che nei suoi confronti, il preside ha mosso solo un addebito discipilanre[2].
Ma stiamo scherzando? La prima colpa è del professore, che avrebbe dovuto farsi sostituire durante l’assenza dalla classe, seppur breve, da un ausiliaro scolastico.
Invece cosa fa la scuola? Corporativismo, si chiude a riccio e avvia una semplice azione disciplinare, ma come? Sarebbe interessante sapere cosa questa persona aveva di così importante da fare, e perché non ha chiesto un sostitituo durante la sua assenza.
È paradossale addebitare le colpe ad un motore di ricerca, che nell’assurdo, grazie all’imprudenza di chi ha messo in rete il video, ha permesso che i quattro venissero identificati.
L’avviso di garanzia nei confronti della filiale italiana di Google, appare come un’attacco alla libertà di cirocolazione delle idee, dei pensieri e delle immagini, un tentativo maldestro di creare un precedente, anche per limitare la libertà delle immagini e delle opinioni.
Riporto alcuni estratti di una circolare ministeriale inviata dall’ufficio di Venezia del Ministero dell’università e della riceca, ufficio scolastico regionale[3], datata 5 novembre 2006, certamente non attintente con il quadro in questione, ma che nonostante l’automomia scolastica, da un quandro abbastanza esaustivo di quelle che dovrebbero essere le direttive applicate nelle scuole italiane.

“La vigilanza è obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche gli ausiliari e, a diverso titolo, i dirigenti scolastici (omissione rispetto agli obblighi organizzativi).

Le forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico scaturenti dall’omessa vigilanza sono:
la responsabilità civile extracontrattuale verso i terzi (cioè verso gli alunni e le loro famiglie);
la responsabilità disciplinare (per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente);
la responsabilità amministrativa e patrimoniale (che si genera quando, per effetto della condotta dolosa o colposa del dipendente, l’Amministrazione di appartenenza ha subito un pregiudizio economico);
la responsabilità penale (solo in caso di violazione di norme penalmente sanzionate).


Soffermandosi sulla responsabilità civile extracontrattuale si riportano le fondamentali disposizioni normative del Codice civile:
art. 2047 c.c. “ in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.
art. 2048 c.c. “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza.
Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.”

Quindi, la responsabilità civile extracontrattuale sussiste sia nel caso in cui l’alunno autore del fatto sia incapace di intendere e volere sia nel caso in cui il soggetto sia capace; e ancora sia nell’ipotesi in cui il comportamento dannoso dell’alunno sia compiuto nei confronti di terzi sia nell’ipotesi di danno procurato a se stesso.
Tuttavia, in virtù del rapporto d’immedesimazione organica che lega l’Amministrazione ai dipendenti, all’Amministrazione stessa è estesa la responsabilità civile per i fatti cagionati dai propri funzionari e dipendenti (art. 28 Cost.), venendo chiamata al risarcimento ogniqualvolta si riscontri l’ingiustizia del danno e la sussistenza del dolo o colpa per il fatto del dipendente.
In particolare per quanto riguarda il docente, lo stesso non può essere personalmente citato a giudizio a rispondere del risarcimento del danno (fatta salva la facoltà di un suo intervento volontario nel processo civile) poiché, secondo l’attuale orientamento della Cassazione, legittimata passiva è solo l’Amministrazione scolastica.”

I presupposti, per scavare in profondità all’interno della scuola stando anche alle circolari emanate non sembrano lasciare spazio a dubbi.
I genitori del ragazzo Down dovrebbero muoversi in tutte le sedi giudiziarie competenti nei confronti della scuola e del professore assente, il resto dovrebbe passare in secondo piano, visto che la responsabilità primaria è della scuola e dell’insengante, in quanto il ragazzo down era stato affidato all’istituzione scolastica ed essa aveva l’obbligo di vigilare e garantire la sicurezza del diversamente abile, ma invece, è stato lasciato solo, permettendo che accadesse quello che non dovrebbe succedere se il controllo degli alunni fosse adeguato, in quanto gli alunni hanno dimostrato totale incapacità di autocontrollo e analisi critica dei fatti e degli eventi.

Marco Bazzato
25.11.2006
http://marco-bazzato.blogspot.com/



[1] corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2006/11_Novembre/24/google.shtml
[2] repubblica.it/2006/11/sezioni/cronaca/video-down/nuovo-video/nuovo-video.html
[3] win.istruzioneveneto.it/giuridico_gestionale/Vigilanza.rtf

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