giovedì 5 ottobre 2006

Circoncisione tra religione, legalità, e rispetto dei minori

È giusto che lo Stato italiano, o le Aziende Sanitare Regionali finanzino pratiche di circoncisone religiosa? È la domanda che molti si stanno ponendo da quando nei giornali è apparsa la notizia che la regione Piemonte finanzia con 120 euro all'anno la circoncisone rituale. Come mai in uno Paese che si definisce per Costituzione laico, dove a norma dell?Art. 7 recita testualmente:Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, e l?articolo 8: Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. (1)
Dove finisce il diritto religioso del pater famialias, indipendentemente dal credo professato, e dove inizia il dovere dello stato di proteggere i bambini, in questi casi i neonati o fanciulli prima della pubertè, da pratiche mutilative che potrebbero lasciare dei segni perenni nella psiche dell?individuo?
È importante tener presente che la sentenza del 26 novembre del 1999 titola: Circoncisione ed infibulazione: sussistenza del reato di lesioni personali volontarie. Dichiarando: La condotta del genitore che, per motivi religiosi, imponga ai figli minori di sottoporsi, rispettivamente, ad un intervento di circoncisione e di infibulazione, integra - stante nel caso di specie il vincolo della continuazione - gli estremi del reato di lesioni personali volontarie, di cui all?art. 582 c.p., aggravato ? ex art. 585 c.p. in relazione all?art. 577 ed ex art. 61, n. 11 c.p. - dell?avere commesso il fatto ai danni di propri discendenti e con abuso di autorità e coabitazione.
Anche se il docomento ?Prevenzione delle mutilazioni genitali femminili (MGF): Liceità, etica, deongoligia e giuridica della partecipazione dei medici alla pratica di un rito alternativo (9 marzo 2004), scrive a pagina 9: Inoltre, premesso quanto sopra, nel valutare la liceità deontologica della "sunna lievissima", ci sembra doveroso tener presente il fatto che in Italia ha già trovato accoglienza la circoncisione rituale maschile su minore (in assenza di motivi terapeutici) e che in nome della ritualità si è ritenuto lecito sottoporre il minore ad un intervento che, non privo di rischi, gli provoca "una lieve effrazione dell'integrità corporea" (CNB "La circoncisoione: profili bioetica", 1998), con esiti permanenti sia relativi alla sensibilità maschile nel rapporto sessuale, sia cicatriziali (a differenza della ?sunna lievissima? che non produce danno).
Sono le due grandi religioni monoteiste che nei loro testi sacri ordinano ai propri credenti di sottoporsi a tale rito non privo di rischi, che provoca "una lieve effrazione dell'integrità corporea: la religione ebraica che nell'antico testamento recita nella genesi capitolo 17.10-14: . [10]Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te: sia circonciso tra di voi ogni maschio. [11]Vi lascerete circoncidere la carne del vostro membro e ciò sarà il segno dell'alleanza tra me e voi. [12]Quando avrà otto giorni, sarà circonciso tra di voi ogni maschio di generazione in generazione, tanto quello nato in casa come quello comperato con denaro da qualunque straniero che non sia della tua stirpe. [13]Deve essere circonciso chi è nato in casa e chi viene comperato con denaro; così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne come alleanza perenne. [14]Il maschio non circonciso, di cui cioè non sarà stata circoncisa la carne del membro, sia eliminato dal suo popolo: ha violato la mia alleanza». (3)
Mentre nella religione musulmana, la sura XVI versetto 123 recita: Quindi ti rivelammo: «Segui con sincerità la religione di Abramo: egli non era affatto un associatore», rimandando implicitamente all?antico testamento (4).
Viene da chiedersi, se questi genitori, che in passato certamente hanno provato sulla propria pelle questa pratica, se si farebbero fare la circoncisione da adulti, e/o se un adulto convertito ad una due religioni in questione, si farebbe circoncidere con la stessa "tranquillità" qui sono costretti dei neonati di pochi mesi?
Il rispetto del pluralismo religioso dovrebbe fermarsi davanti alla sofferenza di un bambino, con il rischi annessi e connessi, che dai medici non sono stati esclusi.
Rimane '?ultimo interrogativo, perchè lo Stato o una Regione dovrebbe stanziare dei fondi per una pratica non medica, per una necessità religiosa, incidendo sulla già esigue finanze pubbliche. Non sarebbe più conveniente che tutto ciò fosse a carico dei genitori, e poi metterlo in detrazione sulla dichiarazione dei redditi come si fa con il dentista?
Indipendentemente dalla religione professata, si dovrebbe pensare al benessere psicofisco dei più deboli, dgli indifesi, in questo caso neonati e bambini, che nel nome del diritto di famiglia e della loro giovane età non hanno voce in capitolo?

Marco Bazzato
05.10.2006
http://marco-bazzato.blogspot.com/


Note:
(1) quirinale.it/costituzione/costituzione.htm
(2)sanita.toscana.it/parliamodi/bioetica/Documenti_CRB/MGF.pdf#search=%22circoncisione%20rituale%20reato%22
(3)crs4.it/Letteratura/Bibbia/Libro01.html
(4) corano.it/corano_testo/16.htm

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